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Art. 1
COSTITUZIONE
E' costituita l'Associazione ¨POLISPORTIVA S. PIO X DI ROVIGO¨.
La Polisporiva S. Pio X, comunemente chiamata, é una libera associazione
motivata dalla decisione dei soci di vivere l'esperienza sportiva e del
tempo libero secondo la visione dell'uomo e dello sport alla quale si
ispira il Centro Sportivo Italiano
Art.
2
SEDE
L'Associazione ha sede legale in Rovigo, Piazza Perosi n. 9.
Potrá trasferire la sede, istituire sedi secondarie o sopprimerle,
con delibera del Consiglio Direttivo.
Art.
3
FINALITA'
L'Associazione non ha fini di lucro, condivide le finalità del
Centro Sportivo Italiano, a cui aderisce, secondo le modalitá previste
dallo Statuto.
In particolare si propone di svolgere attivitá organizzata allo
scopo di favorire la crescita educativa e culturale dei soci e dei cittadini,
con l'organizzazione di iniziative culturali, ricreative e sportive aperte
a tutti, anche a non soci, con l'impegno affinché nell'area territoriale
e sociale in cui opera vengano istituiti servizi per una coerente pratica
e gestione delle attivitá e degli impianti per il tempo libero.
Ritiene
lo sport come mezzo di formazione fisica, di maturazione individuale e
responsabilizzazione sociale, secondo una visione ispirata a valori etici
e alla concezione cristiana dell'uomo.
Si propone di collaborare con le famiglie e con le strutture educative
e sociali presenti nel territorio, per offrire, al maggior numero possibile
di giovani, con particolare attenzione a quelli fisicamente e socialmente
meno difesi, l'organizzazione di servizi, gestiti secondo le regole della
partecipazione libera e volontaria e, per quanto possibile, con criterio
della utilizzazione a titolo gratuito, per tutti, anche non soci.
Inoltre l'Associazione per svolgere le attivitá ritenute necessarie
per il raggiungimento delle proprie finalitá istituzionali, potrá:
1. organizzare iniziative per il tempo libero, ricreative e culturali,
operare nei settori del turismo, della musica, del teatro, dei linguaggi
mass mediali, del volontariato e della formazione professionale;
2. reperire la disponibilitá di aree, locali ed impianti, anche
stipulando apposite convenzioni o contratti di concessione, uso, o locazione,
per la gestione delle proprie attivitá;
3. collaborare in modo attivo, oppure anche con la semplice devoluzione
di fondi, oppure con l'adesione alle iniziative, o con l'affiliazione
a Federazioni sportive, Enti locali, pubblici e privati, aventi carattere
locale, comunale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale,
aventi finalitá analoghe; 4. svolgere ogni altra attivitá
deliberata dagli Organismi dell'Associazione.
Art.
4
SOCI
Possono aderire all'Associazione le persone fisiche: cittadini italiani,
cittadini degli Stati dell'Unione Europea e cittadini extra comunitari,
in possesso dei requisiti di legge per lavorare in Italia, che intendono
operare per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, secondo le
regole previste dal presente Statuto.
L'ammissione a socio avviene su richiesta scritta ed é disposta
dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva alla presentazione
della domanda.
Il rifiuto della domanda di iscrizione non é appellabile.
Non possono essere morivi di rifiuto: l'etá, il sesso, la nazionalitá,
la religione o la politica.
L'adesione all'Associazione é rinnovata automaticamente per l'anno
successivo, e cosí di anno in anno, salvo recesso od esclusione.
Per il recesso é necessaria una comunicazione scritta del recedente,
dove si esprima in termini espliciti la volontá di non piú
partecipare come socio all'Associazione.
L'esclusione é deliberata dal Consiglio Direttivo, su proposta
di altro socio, sentito il parere del destinatario del provvedimento,
qualora ricorrano i seguenti gravi motivi, per quei soci per i quali:
1. sono venuti a mancare i requisiti richiesti per l'ammissione a socio;
2. si sono resi inadempienti verso l'associazione;
3. hanno violato una o piú norme dello Statuto e dei Regolamenti
approvati.
Avverso le decisioni sui provvedimenti di esclusione, il proponente e
l'escluso possono far ricorso all'Assemblea dei soci, la quale tratterá
la questione nella prima riunione ordinaria successiva.
Il ricorso non produce effetto sospensivo.
Art.
5
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO
La qualifica di socio é personale e non trasmissibile per nessun
motivo e titolo
Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a
tutte le attivitá dell'Associazione e sono a loro disposizione
le strutture, i mezzi, i locali e le attivitá dell'Associazione,
secondo le modalitá e nel rispetto dei regolamenti interni.
Tutti i soci maggiorenni hanno pari diritto di elettorato attivo e passivo,
per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per le modifiche
dello Statuto e l'approvazione dei Regolamenti.
I soci che svolgono attivitá sportiva sono tenuti al rispetto dei
regolamenti sportivi delle Federazioni di appartenenza.
Ad essi é consentito il recesso dopo aver assolto a tutti gli obblighi
nei confronti dell'Associazione e la restituzione della dotazione sportiva
ricevuta in uso, o il rimborso dell'equivalente.
I soci sono tenuti al pagamento delle quote di adesione deliberate dal
Consiglio Direttivo a titolo di risarcimento delle spese sostenute per
le attivitá sociali e per la produzione di beni e servizi forniti
ai soci.
I soci sono tenuti altresí a:
- sostenere e collaborare alle attivitá promosse dall'Associazione;
- partecipare alle riunioni e alle assemblee dell'Associazione;
- tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione un comportamento
corretto, di rispetto verso le persone e le cose, astenersi da azioni
che possano danneggiare o impedire l'uso dei beni mobili ai soci, evitare
atti contrari all'educazione; - offrire volontariamente e gratuitamente
la propria disponibilitá per lo svolgimento dei servizi necessari
alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le disponibilitá
e possibilitá individuali.
Art.
6
QUOTE SOCIALI
Il Comitato Direttivo, al solo scopo di dare copertura finanziaria alle
uscite, deve prevedere tra le entrate, l'importo dei contributi associativi.
Essi possono essere ripartiti, tra i soci, con delibera del Comitato Direttivo,
in quote ordinarie e quote integrative.
L'Associazione ha diritto di rivalsa contro chiunque provochi danni materiali
o morali al patrimonio e alla reputazione della stessa.
Le quote sociali, o contributi associativi, sono intrasmissibili e non
possono essere rivalutate o rimborsate ai soci.
Art.
7
ESERCIZIO SOCIALE
L'eserizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo é
convocato per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio
precedente.
Alla fine di ogni annata sportiva il Consiglio Direttivo dovrá
predisporre una relazione, anche finanziaria, dell'attivitá svolta
e la renderá nota ai soci.
Art.
8
ORGANI SOCIALI
Sono organi sociali dell'associazione:
1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente.
Art.
9
ASSEMBLEA DEI SOCI
La vita dell'Associazione é regolata dall'Assemblea dei soci, convocata
periodicamente o comunque ogni qualvolta lo richieda, per iscritto, un
terzo degli associati.
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L'Assemblea ordinaria é convocata per decisioni relative a:
1. richiesta di iscrizione o affiliazione ad altre Associazioni, Federazioni
o Enti, ed eventualmente la revoca;
2. elezione ogni biennio del Consiglio Direttivo;
3. nomina, eventuale, di uno o piú Revisori dei conti;
4. elezione ogni biennio del Presidente;
5. approvazione dei Regolamenti interni;
6. altre decisioni poste all'ordine del giorno.
l'Assemblea straordinaria é convocata per decisioni relative a:
1. modifiche allo Statuto dell'Associazione;
2. scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono sovrane.
Art.
10
CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea ordinaria é convocata dal Presidente dell'Associazione.
L'Assemblea straordinaria é convocata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
L'Assemblea all'inizio dei lavori nomina un presidente e un segretario,
che puó anche non essere socio.
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno.
Si riunisce ogni qualvolta venga richiesto:
- dallo stesso Presidente;
- dal Consiglio Direttivo;
- da almeno un terzo dei soci, per iscritto.
La convocazione dell'Assemblea dovrá essere effettuata con avviso
scritto a ciascun socio, recapitato almeno dieci giorni prima della riunione.
L'avviso dovrá contenere:
- l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;
- la data, l'ora e il luogo dell'eventuale seconda convocazione.
Il luogo della riunione deve essere nel territorio della Regione Veneto.
L'Assemblea ordinaria é validamente costituita:
- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata la metá
piú uno dei soci aventi diritto di voto;
- in seconda convocazione, qualora sia il numero dei soci presenti o rappresentati.
La seconda convocazione puó aver luogo il giorno stesso, un'ora
dopo la prima.
L'Assemblea straordinaria é validamente costituita con la presenza
di soci rappresentanti almeno il 50% piú uno degli aventi diritto
di voto.
Le decisioni sono prese, per l'Assemblea ordinaria, con la maggioranza
assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.
Per la validitá delle decisioni dell'Assemblea straordinaria é
richiesta una maggioranza qualificata, di almeno due terzi dei soci presenti
o rappresentati, tanto in prima che in seconda convocazione.
Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che risultano iscritti
nel registro dei Soci, alla data di convocazione della stessa, e che siano
in regola, alla stessa data, con il pagamento delle quote associative,
di cui al precedente articolo 6.
Sono ammesse non piú di una delega.
Dovrá essere approvato, dall'assemblea dei soci, un Regolamento
per lo svolgimento dei lavori, la presentazione delle candidature, le
modalitá di votazione.
Tale regolamento continuerá ad essere applicato fino alla data
della sua sostituzione con altro Regolamento, approvato con le stesse
modalitá.
Art. 11
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é eletto ogni due anni fra i Soci stessi,
dall'Assemblea dei Soci, e deve essere formato da un numero di componenti
non inferiore a 6 e non superiore a 12, oltre al Presidente.
Almeno due componenti devono essere di etá inferiore ai 26 anni.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione provvede ad eleggere il
Vice presidente e l'Amministratore.
Il Consiglio Direttivo dovrá predisporre un Regolamento per il
suo funzionamento e per organizzare le attivitá dell'Associazione,
prevedendo suddivisioni in gruppi di lavoro e deleghe specifiche, anche
a non componenti il Consiglio Direttivo, purché soci.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare il programma dell'Associazione,
e svolge la funzione di coordinamento del sistema associativo.
Spetta, tra l'altro, al Consiglio Direttivo:
1. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
2. amministrare l'Associazione;
3. approvare il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio solare
precedente;
4. deliberare sulle adesioni dei soci;
5. dare l'adesione dell'Associazione ad organismi federativi sportivi,
per le diverse discipline;
6. determinare la misura delle quote associative;
7. compiere ogni altro atto ad esso attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti,
oppure dallo Statuto e dai Regolamenti non attribuito ad altri Organi
Sociali.
Art.
12
IL PRESIDENTE
Il Presidente é il legale rappresentante dell'Associazione, impegna
l'Associazione con la propria firma, rappresenta l'Associazione in giudizio
come attore o convenuto, con facoltá di nominare procuratori generali
o speciali, puó dare delega per rappresentare l'Associazione o
compiere atti, per suo conto, svolge le funzioni ad esso attribuite dal
presente Statuto e dai Regolamenti, puó intervenire a tutte le
riunioni dell'Associazione, con diritto di parola, adotta le decisioni
urgenti salvo ratifica da parte delgli Organi Sociali.
Il Presidente puó dare delga a terzi, per operare in conti correnti
bancari e postali, con firma congiunta o disgiunta.
Art.
13
I REVISORI DEI CONTI
LAssemblea dei soci, puó nominare, se ritiene opportuno,
uno o piú revisori dei conti, tra gli associati in possesso di
idonei requisiti di professionalitá ed esperienza.
Il revisore dei conti ha l'onere del controllo sulla contabilitá
dell'Associazione e deve presentare al Consiglio Direttivo una relazione
annuale, in occasione dell'approvazione del rendiconto economico e finanziario
dell'esercizio precedente, da dove risulti: la veridicitá delle
singole voci di bilancio, la consistenza dei conti cassa, banca e deglia
ltri conti del patrimonio, l'assenza di utili distribuiti sotto qualsiasi
forma.
Art.
14
PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione é costituito da denaro e beni mobili
acquistati, o ricevuti in donazione e dai residui attivi delle gestioni.
L'Associazione non puó essere titolare di diritto di proprietá
su beni immobili.
I proventi derivanti da eventuali attivitá commerciali o produttive,
marginali, sono inseriti in apposita voce del bilancio, il Consiglio Direttivo
delibera sull'utilizzazione dei proventi in armonia con le finalitá
statutarie dell'Associazione.
E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.
A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Direttivo, dei contenuti
del rendiconto economico e finanziario va data comunicazione ai soci mediante
lettura dello stesso in Assemblea dei soci.
Tutte le cariche sociali elettive sono a titolo gratuito.
Art.
15
MODIFICHE ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI - SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Eventuali modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea
straordinaria e il relativo verbale va registrato.
I Regolamenti vanno approvati dall'Assemblea ordinaria dei soci, nella
prima riunione annuale.
La durata dell'Associazione é illimitata.
Lo scioglimento della stessa e la nomina di uno o piú liquidatori,
devono essere approvati dall'Assemblea secondo le modalitá previste
dal presente Statuto.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione
del patrimonio sará effettuata ad altra Associazione con finalitá
analoghe o a fini di pubblica utilitá, sentito l'organismo di controllo
di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662,
e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
16
CLAUSOLA ARBITRALE - RINVIO
Per ogni controversia tra gli Associati e l'Associazione si fará
ricorso, se non previsto diversamente dal presente Statuto o dai Regolamenti,
ad un collegio arbitrale, composto da un rappresentante designato dall'associato,
un rappresentante designato dal Consiglio Direttivo e un terzo, con funzioni
di presidente, nominato in comune accordo dai primi due.
Tuttii componenti del collegio arbitrale devono essere soci.
Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al Codice Civile e alle norme
speciali in materia di Associazioni non riconosciute ed Enti non commerciali.
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